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RIFIUTI, ZULLO. GRANDALIANO PUO' INTERVENIRE NELLE GARE DEGLI ARO?
martedì 14 novembre 2017

Uff.Stampa Dit/Puglia

RIFIUTI, ZULLO: PUO' GRANDALIANO PUO' INTERVENIRE NELLE GARA DEGLI ARO?

Il presidente del gruppo regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo, ha presentato un'interrogazione al presidente Emiliano


Riteniamo attribuiti poteri al commissario dell’agenzia per i rifiuti (AGER), Grandaliano al di là delle previsioni di legge tanto da legittimarlo ad intervenire nelle procedure di gare in corso di svolgimento degli ARO (Ambiti di raccolta ottimali).
É una questione di non poco conto che, per quello che concerne il nostro ruolo, ci poniamo in modo politico e che diventano un interrogazione al presidente della Regione, Emiliano, al quale vorremmo ci fosse una risposta chiara.
Chiediamo semplicemente qual è la norma che consente questa interferenza.

qui di seguito l’interrogazione che contiene dettagli tecnici e legislativi

--



INTERROGAZIONE

 

Oggetto: su quali norme si basa il potere di sospensione e di approvazione degli atti di gara degli ARO esercitato dal Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti?

 

Premesso:

Il quesito: su quali norme si basa il potere di sospensione e di approvazione degli atti di gara degli ARO esercitato dal Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti?  Prende origine dal fatto che negli atti dell’ARO 7/BA si fa riferimento alla L.R. Puglia 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016 (istitutiva dell’Agenzia Rifiuti), nonché al Decreto del Presidente della Giunta n. 53 del 10.02.2017 di proroga dell’incarico al Commissario ad acta ai sensi dell’art. 16 L.R. 24/2012.

Tuttavia, siffatto potere non trova riscontro nella L.R. Puglia 24/2012, così come modificata nel 2016. In particolare, si rileva che:

-          le funzioni dell’Agenzia Rifiuti sono disciplinate dall’art. 9 della legge. Si tratta delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei RSU previste dal TU Ambiente e già esercitate dagli ATO (ambiti territoriali ottimali): attuazione del PRGRU, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento RSU; determinazione delle tariffe; controllo sui livelli generali del servizio; predisposizione di ADR tra imprese e utenti del servizio; subentro nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale; predisposizione della Carta dei servizi

-          ai sensi dell’art. 9, co. 7, lett. f) della legge, l’Agenzia può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta RSU. Tale compito è richiamato anche dall’art. 14, co. 2 della legge, in base al quale i Comuni associati possono avvalersi dell’Agenzia quale stazione unica appaltante per l’espletamento della procedure di affidamento del servizio di raccolta RSU

-          ai sensi dell’art. 16 della legge, con decreto del Presidente della Giunta viene nominato il Commissario ad acta dell’Agenzia con il compito di gestire la fase transitoria in attesa della predisposizione dello Statuto e dell’attivazione degli organi dell’Agenzia: il Commissario ad acta svolge i compiti di cui all’art. 9 della L.R. ed i compiti di attivazione dell’Agenzia.

Nessuna norma attribuisce all’Agenzia un potere generalizzato di controllo e/o di approvazione degli atti delle procedure indette dagli ARO, i cui compiti sono invece disciplinati dall’art. 14 della legge.

N.B. In sede di prima applicazione della L.R. 24/2012, la Giunta Vendola, stante l’inerzia di molti Comuni nell’avvio delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, tra il 2014 e il 2015 ha esercitato il proprio potere di controllo sostitutivo ai sensi dell’art. 14 citato, nominando commissari ad acta con specifici compiti di avvio delle procedure presso gli ARO.

Infatti, con delibera di Giunta n. 2725 del 18.12.2014 presso l’ARO 7/BA è stato nominato commissario ad acta l’ing. Giuseppe Angelini, con il compito di porre in essere gli atti preliminari necessari all’avvio delle suddette procedure (i compiti del commissario sono definiti compiutamente nella delibera).

 

 
L’art. 14 della L.R. Puglia 24/2012, in conformità all’art. 200, co. 4 TU Ambiente, ha attribuito alla Regione un potere di controllo sull’attività dei Comuni associati in ARO, da esercitare anche in via sostitutiva mediante la nomina di commissari ad acta per mezzo di delibere di Giunta.

 

 

 

 

 

 

L’art. 14 è stato parzialmente modificato dalla L.R. 20/2016, che ha tuttavia confermato i poteri ed i compiti attribuiti ai commissari ad acta nominati con le precedenti delibere di Giunta regionale, specificando che questi avrebbero dovuto portare a termine le attività ad essi affidate (comma 4). Inoltre, l’art. 14 ha precisato che gli ARO proseguono le attività previste in materia di raccolta RSU, avviando le relative procedure di affidamento del servizio.

L’art. 14 non ha attribuito all’Agenzia alcuna funzione sostitutiva rispetto all’attività degli ARO. La responsabilità delle procedure di affidamento del servizio di raccolta RSU è quindi attribuita esclusivamente agli ARO che, al più, possono delegare lo svolgimento della gara all’Agenzia, quale stazione unica appaltante.

La L.R. Puglia 20/2016 ha inoltre introdotto l’art. 14bis nella L.R. 24/2012, disciplinando ai sensi dell’art. 200, co. 4 TU Ambiente le modalità di esercizio del potere sostitutivo della Regione. La norma chiarisce che tale potere si esercita mediante nomina di un commissario ad acta da parte della Giunta regionale, previa diffida all’adempimento al soggetto su cui grava l’obbligo di provvedere. Il commissario ad acta all’uopo nominato esercita tutti i poteri dell’organo sostituito, approva gli atti tecnico-amministrativi propedeutici all’affidamento del servizio di raccolta RSU a livello di ARO.

Neppure questa norma legittima l’intervento dell’Agenzia Rifiuti nella gara d’ambito dell’ARO 7/BA, posto che non c’è stata inerzia, né diffida, né nomina di uno specifico commissario ad acta da parte della Giunta regionale in relazione alla procedura.

Tanto premesso, come si giustifica il sollecito dei Sindaci dell’ARO 7/BA al Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti?

Nei verbali dell’Assemblea dei Sindaci dell’ARO 7/BA viene menzionato il decreto del Presidente della Giunta n. 53 del 10.02.2017 -che ha prorogato l’incarico del Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti- quale provvedimento legittimante l’intervento del Commissario ad acta nella gara d’ambito.

Occorre, quindi, esaminare il suddetto decreto. È utile inoltre soffermarsi anche sul confronto con il precedente decreto del Presidente della Giunta, contenente la “prima†nomina del Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti.

Ø  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5.08.2016: nomina Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti ai sensi dell’art. 16 L.R. 24/2012 (come modificata da L.R. 20/2016)

Il decreto attribuisce al Commissario le funzioni di cui all’art. 9 della legge regionale (funzioni ordinarie dell’Agenzia), vale a dire attuazione del Piano Rifiuti, definizione tariffe ecc. (in precedenza attribuite agli ex Ambiti Territoriali Ottimali).

L’incarico ha durata di sei mesi (fino a febbraio 2017).

Ø  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 10.02.2017: proroga del Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti

Il decreto in realtà non si limita a prorogare le funzioni del Commissario ai sensi dell’art. 16 della legge regionale (vale a dire le funzioni elencate dall’art. 9 della legge citata), ma attribuisce al Commissario anche le funzioni commissariali di cui alle delibere di Giunta nn. 1169/2014, 2725/2014 e 800/2015.

Si tratta dei poteri concernenti il controllo e l’approvazione degli atti degli ARO, già commissariati con precedenti delibere della Giunta Vendola (tra cui l’ARO 7/BA), ai sensi dell’art. 14, comma 2 L.R. 24/2012 (versione originaria). 

Tuttavia, il nuovo art. 14 L.R. 24/2012 (come modificato dalla L.R. 20/2016) nella versione in vigore dal 5 agosto 2016:

-          prevede al comma 3 che i commissari ad acta nominati con precedenti delibere di Giunta concludono le attività previste;

-          prevede al comma 6 che la Regione con delibera di Giunta approva le misure di accelerazione dell’attività degli ARO e dei commissari ad acta nominati con precedenti delibere;

-          prevede al comma 7 che gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta RSU, avviando le procedure di affidamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni della L.R. 20/2016

Osservazioni sul Decreto in esame:

-          è viziato da incompetenza, difetto assoluto di attribuzione: il Presidente della Giunta ha esercitato poteri di nomina non previsti dalla L.R. in esame (in particolare dal nuovo art. 14), che al limite avrebbero dovuto essere esercitati dalla Giunta;

-          è viziato da plurime violazioni di legge:

a)      il Presidente ha attribuito ad un nuovo organo (Commissario ad acta dell’Agenzia) le funzioni commissariali che in base al novellato art. 14 devono essere portate a termine dai commissari ad acta nominati dalla Giunta Vendola

b)      il Presidente ha esteso le funzioni commissariali di cui alle delibere della Giunta Vendola oltre i compiti specificamente attribuiti ai commissari nelle suddette delibere, fino a prevedere che il Commissario ad acta dell’Agenzia debba “approvare tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche esistenti nella procedure di affidamento già avviate†ovvero “approvare gli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta†presso gli ARO (si veda il dispositivo del decreto ai punti n. 2 e n. 3 e si confronti con i compiti attribuiti ai commissari ad acta in base alle precedenti delibere di Giunta)

 

Tutto ciò premesso, INTERROGO

 

Il Presidente della Regione Puglia per sapere, su quali norme si basa il potere di sospensione e di approvazione degli atti di gara degli ARO esercitato dal Commissario ad acta dell’Agenzia Rifiuti?

IGNAZIO ZULLO

 

 

 

Info
Mariateresa D’Arenzo
tel 338/2447026




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