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PeaceLink sull'emergenza "mais alla diossina" scrive alla Commissione Europea
sabato 21 giugno 2014

da Alessandro Marescotti
Presidente di Peacelink




In relazione alla emergenza connessa all'ingresso in Italia di mais (granturco) con diossina oltre i limiti di legge, PeaceLink ha gia' informato il Commissario Europeo all'Agricoltura e alla Sicurezza Alimentare e per conoscenza anche il Commissario all'Ambiente.

 

Importantissimo in questo momento e' il pieno rispetto delle norme europee che fissano rigidi limiti e precisi criteri di comportamento alle autorita' italiane ai fini della tutela della salute.

 

PeaceLink fa presente al Ministero della Salute gli obblighi a cui si deve attenere e dichiara quanto segue.

 

1) La sicurezza alimentare e' valore supremo tutelato dalle norme europee vigenti anche in Italia. Nessuna deroga puo' essere concessa. La diossina e' infatti un potente cancerogeno che si assume al 98% per via alimentare e che si bioaccumula negli animali e nell'uomo, con potenziali effetti di danno genetico; i rischi genotossici aumentano in particolare per le donne che possono avere figli e che trasferiscono la diossina al feto e al neonato tramite la placenta e il latte materno.

 

2) Alla luce della pericolosita' estrema della diossina, l'Unione Europea non autorizza alcuna forma di diluizione dell'ingrediente "non conforme" per rendere "conforme" il preparato finale per quanto riguarda i mangimi. Il mais (granturco) contaminato proveniente dall'Ucraina - analizzato nel laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico di Bologna - e' infatti destinato agli animali. 

 

3) Pertanto il mais ucraino non conforme (ossia con concentrazioni di diossina oltre i limiti di legge) deve essere oggetto di blocco sia nella sua forma "non diluita" sia in eventuali preparati (mangimi miscelati) che "diluiscano" la concentrazione di diossina.

 

4) Eventuali autorizzazioni di miscele, che contenessero anche solo percentuali modeste di tale mais ucraino non conforme, sarebbero una violazione della legislazione europea che e' automaticamente in vigore in ambito nazionale quando si parla di "regolamenti europei", specie se applicati all'ambito degli alimenti che possono circolare in tutt'Europa.

 

5) La diluizione di alimenti non conformi (ossia con diossina oltre i limiti) è vietata in base al regolamento europeo 1881/2006, si veda l'articolo 3:

 

Articolo 3

Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione 1. I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.

2. I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.

 

 

La diluizione e' vietata anche in base al Reg CE 882/2004 (che riguarda proprio i mangimi):

 

Articolo 20 

 

Trattamenti speciali

1. I trattamenti speciali di cui all'articolo 19 possono comprendere:

a)  il trattamento o la lavorazione, per mettere i mangimi o gli alimenti in conformitaÌ con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti di un paese terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione.

 

 

 

Pertanto PeaceLink si augura che - in ossequio alle norme europee - il blocco sul mais ucraino in Italia sia totale e che non siano previste deroghe per eventuali preparati frutto di miscelazione e diluizione di ingredianti alimentari non confrormi.

 

Alessandro Marescotti

Presidente di PeaceLink

www.peacelink.it

 




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