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Conf. Stampa Peacelink
venerdì 3 gennaio 2014
da A. Marescotti

Conferenza stampa oggi

PeaceLink

 

Osservazioni alle recenti dichiarazioni rilasciate dal Dott. Bondi, Commissario straordinario di ILVA s.p.a,

presso la Commissione Ambiente della Camera in merito alla realizzazione dell’AIA, 27 dicembre 2013

 

PeaceLink desidera sottolineare che l’attuazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce un

punto saldo dell’assetto giuridico sul quale si poggia la produzione dello stabilimento siderurgico ILVA di

Taranto.

 

Nel provvedimento del 5 novembre 2013 del GIP Dott.ssa Todisco, vengono ribaditi i capisaldi della

sentenza della Corte Costituzionale n.85/2013 che ha sancito la persistenza del vincolo cautelare sulle aree

ed impianti dello stabilimento ILVA di Taranto posto sotto sequestro il 25 luglio 2012.

 

La Corte ha inquadrato la normativa della legge 24 dicembre n. 231 del 2012 come fondamentale nel

contesto di una “situazione grave ed eccezionale … situazione di emergenza ambientale, dato il

pregiudizio recato all’ambiente e alla salute degli abitanti del territorio circostante, e di

emergenza occupazionale, considerato che l’eventuale chiusura dell’Ilva potrebbe determinare la

perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il

cosiddetto indotto)”.

 

A fronte di siffatta situazione di emergenza, la Corte ha sottolineato “la temporaneità delle misure

adottate” e ha sottolineato il carattere d’emergenza dell’intervento legislativo col quale si è inteso

scongiurare una gravissima crisi occupazionale. La Corte ha osservato che: “…l’attuale disciplina

consiste nel fatto che l’attività produttiva è ritenuta lecita alle condizioni previste dall’AIA

riesaminata. Quest’ultima fissa modalità e tempi per l’adeguamento dell’impianto produttivo

rispetto alle regole di protezione dell’ambiente e della salute, entro il periodo considerato, con

una scansione graduale degli interventi, la cui inosservanza deve ritenersi illecita e quindi

perseguibile ai sensi delle leggi vigenti.

 

… La stessa norma, piuttosto, traccia un percorso di risanamento ambientale ispirato al

bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell’occupazione, cioè tra beni tutti

corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti. La deviazione da tale percorso, non dovuta a

cause di forza maggiore, implica l’insorgenza di precise responsabilità penali, civili e

amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure

ordinarie … …”.

 

I giudici della Consulta hanno quindi affermato che la produzione dell’ILVA deve avvenire nel rispetto

assoluto dell’AIA riesaminata, che ha il valore di costante condizionamento della prosecuzione

dell’attività produttiva alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento

autorizzativo.

 

La normativa non prevede pertanto la continuazione pura e semplice dell’attività, alle medesime condizioni

che avevano reso necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria, ma impone nuove condizioni, la cui

osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le conseguenze giuridiche previste

in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e

dell’ambiente.

 

Emerge quindi dalle affermazioni della Consulta che è fondamentale l’assoluta necessità, affinché la

prosecuzione dell’attività produttiva di ILVA s.p.a. possa essere considerata lecita, di una puntuale,

scrupolosa e costante osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA e della scansione

temporale degli interventi per l’adeguamento dell’impianto produttivo rispetto alle regole di

protezione dell’ambiente e della salute, cosicché l’inosservanza della scansione graduale di detti

interventi, ossia la deviazione da tale percorso di adeguamento di cui, con l’AIA riesaminata,

sono stati scanditi modalità e tempi, deve ritenersi illecita e quindi perseguibile ai sensi delle

leggi vigenti.

 

Solo il rispetto rigoroso del cronoprogramma

degli interventi stabilito nell’AIA riesaminata assicura

la tutela della salute e dell’ambiente e giustifica la prosecuzione dell’attività produttiva da parte di ILVA

s.p.a.

 

Il grave sbilanciamento nella tutela dei diritti in gioco risulta pertanto evidente nel momento in

cui l’ILVA dichiara di non poter mettere in atto l’AIA a causa di mancanza di fondi, questione

che non riguarda la popolazione di Taranto e che costituiva preciso compito della dirigenza ILVA

nella sua struttura di Commissariamento e del Governo italiano nel momento stesso in cui

venivano adottate legge finalizzate a garantire allo stabilimento ILVA la piena produzione ed

attività.

 

Antonia Battaglia

Alessandro Marescotti

PeaceLink




TarantoRapportoAria2013







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