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Lizzano Libera: denuncia per propaganda elettorale vietata
giovedì 31 maggio 2018

da Giuseppe Quaranta
masaniello.40@gmail.com

LIZZANO LIBERA componente degli ID - tel. 34 80 70 28 90 - masaniello.40@gmail.com

Al Questore di Taranto
Al Comando provinciale carabinieri di Taranto
al comando dei carabinieri di lizzano
e p.c. alla stampa cartacea e televisiva


oggetto: denuncia a tutte le realtĂ  politiche, che stanno violando le leggi sulla propaganda elettorale e per non aver ottemperato alla comunicazione di apertura delle tante botteghe camuffate da sezioni di partito

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE LEGGI 108\68, 212\1956, 81\1993 E LA 28\2000, INVITIAMO I SOPRAINDICATI COMANDI DI INTERVENIRE PER ELIMINARE TUTTE LE VIOLAZIONI CHE LE TRE LISTE PARTECIPANTI ALLE CONSULTAZIONI AMMINSITRATIVE CONTINUANO A COMMETTERE.

VISTO CHE AVEVAMO GIA' DIFFIDATO IL SINDACO DI LIZZANO E IL PREFETTO DI TARANTO, INFORMANDOLI GIA' DAL 4 MAGGIO E RIPETUTAMENTE IL 10, 14 E 23 MAGGIO,
SI CONTINUA A OCCUPARE IL PAESE DI TANTE SEDI, STRACOLME DI MANIFESTI FUORI SPAZIO E DI BANDIERE, CHE NON POSSONO STARE PERCHE’ VIETATE
INOLTRE, INTERVENIRE SUL CORSO, DOVE LE SEDI (ANCH’ESSE ABUSIVE, V ISTO CHE LE STESSE NON PARTECIPANO ALLE ELEZIONI), ANCORA OGGI NON HANNO RISPETTATO LE GIUSTE NORMATIVE, CHE STANNO CALPESTANDO COMMETTENDO PARECCHIE VIOLAZIONI CHE IL COMANDO CARABINIERI DI LIZZANO FARA’ CESSARE , APPLICANDO LE SANZIONI CHE MERITANO.
CI CHIEDIAMO, SE IL COMANDO DEI CARABINIERI ABBIA ACCERTATO COMPIUTAMENTE IL RECLAMO DI RICUSAZIONE ALLE TRE LISTE, che partecipano illegittimamente al rinnovo amministrativo del 10 giugno 2018 ?
PERTANTO, VI INDICO ANCHE LE LEGGI CHE RIGUARDANO LA PROPAGANDA ELETTORALE:
1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attivitĂ  di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28) e di propaganda (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)
BASTA VEDERE IN BACHECA DAVANTI AL MUNICIPIO LE TRE LISTE , RICUSATE DA LIZZANO LIBERA
Tutte le pubblicazioni di propaganda, a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art. 29, 3°c, L. 81/1993 e art. 1, 6° c., L.108/68). BASTA VERIFICARE I TANTI MANIFESTI AFFISSI (DAVANTI, SOPRA E SOTTO LE SEDI DEI PARTITI O DELLE LISTE).
La propaganda elettorale, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della Legge 4 aprile 1956 n. 212.
L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8 comma 3° della legge n. 212/1956 di affiggere altrove.
BASTA OSSERVARE I TANTI MANIFESTI FUORI SPAZIO CHE SI TROVANO DAVANTI AD OGNI SEDE (ABUSIVA), CHE IL SINDACO CONSENTE.
Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:
l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n. 216/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo)
l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130).
LE SEDI DEI PARTITI PARTECIPANTI, DEVONO AVER COMUNICATO, VIA POSTA CERTIFICATA, AL COMUNE L'INDIRIZZO DELLA SEDE.
ERGO LE TRE LISTE NON HANNO COMUNICATO, NE' POSSONO APPOGGIARSI A LISTE O PARTITI NON PRESENTI ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE (VISTO CHE NON HANNO COMUNICATO DI SOSTENERE LE LISTE CIVICHE.
SAREBBE OPPORTUNO ELIMINARE QUALSIASI MANIFESTO RIFERENTESI ALLE LISTE PARTECIPANTI E LASCIARE SOLO LA DICITURA DEL PARTITO SENZA ALCUN MANIFESTO (VEDI FORZA ITALIA CHE PUBBLICIZZA MANIFESTI VIETATI DALLA LEGGE.
DISTINTAMENTE. GIUSEPPE QUARANTA PER LIZZANO LIBERA RESPONSABILE NAZIONALE DEGLI ID
LIZZANO 31 MAGGIO 2018, ORE 9




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